Pubblicato
Comune di Rosarno
In relazione al quesito posto, si rappresenta quanto segue:
1. Indicazione della consorziata esecutrice in possesso di OG1 classifica II
Ai sensi dell’art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, i consorzi stabili: possiedono la qualificazione in proprio, possono indicare, per l’esecuzione, una o più consorziate esecutrici, mantenendo tuttavia la responsabilità solidale verso la Stazione Appaltante per l'intera esecuzione del contratto.
Nel caso di specie:
La categoria prevalente dell'appalto è OG1, per un importo di euro 358.070,15 (Art. 1.4 CSA);
Il Consorzio stabile possiede la categoria OG1 classifica VIII, che copre integralmente il requisito richiesto dalla gara.
La consorziata esecutrice può essere indicata anche se qualificata in OG1 classifica inferiore (nel caso di specie OG1 II), in quanto:
La qualificazione richiesta dalla lex specialis per la partecipazione deriva dal Consorzio;
La consorziata designata deve possedere una qualificazione adeguata alla quota di lavori che effettivamente eseguirà, conformemente agli artt. 100 e 103 del Codice.
Pertanto, è ammissibile indicare una consorziata esecutrice in possesso di OG1 II.
2. Subappalto della categoria OS28 al 100%
L’art. 2.14 del Capitolato Speciale rinvia espressamente all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, che:
Non prevede più limiti quantitativi generali al subappalto;
Fa salvo il divieto (art. 119, comma 2) di subappaltare oltre il 40% solo per le categorie SIOS.
La categoria OS28 – Impianti termici e di condizionamento:
Non rientra nell’elenco delle categorie SIOS (Strutture, Impianti, Opere Speciali),
È indicata nel CSA (Art. 1.4) come “scorporabile e subappaltabile”, senza ulteriori limitazioni specifiche.
Di conseguenza:
Il subappalto fino al 100% della categoria OS28 è ammesso, ferma la necessaria autorizzazione della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 2.14 del CSA.
Restano applicabili tutte le condizioni previste dal Capitolato riguardo:
Qualificazione del subappaltatore (art. 2.14, lett. a),
Assenza di motivi di esclusione,
Deposito del contratto di subappalto,
Responsabilità solidale,
Obblighi in materia di sicurezza, manodopera, DURC e congruità.
Conclusione
Alla luce del D.Lgs. 36/2023 e del Capitolato Speciale d’Appalto:
- È possibile indicare una consorziata esecutrice in possesso della sola OG1 II, poiché la qualificazione in OG1 VIII del Consorzio soddisfa il requisito di partecipazione e la consorziata esecutrice deve possedere qualificazione proporzionata alla quota di lavori eseguita.
- È consentito subappaltare il 100% della categoria OS28, trattandosi di categoria non SIOS e qualificata nella lex specialis come scorporabile e subappaltabile, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 2.14 del Capitolato e dall’art. 119 del Codice.
Distinti saluti
Il RUP Arch. Messina Alessandro
Gara #319
Efficientamento Energetico di Strutture Pubbliche: Palazzo Comunale San Giovanni (CUP: D94J19002980006) Gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori.Informazioni appalto
04/12/2025
Aperta
Lavori
€ 675.933,86
MESSINA ALESSANDRO
Categorie merceologiche
454
-
Lavori di completamento degli edifici
453
-
Lavori di installazione di impianti in edifici
Lotti
1
B960B7FCFD
D94J19002980006
Solo prezzo
Efficientamento Energetico di Strutture Pubbliche: Palazzo Comunale San Giovanni (CUP: D94J19002980006) Gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori.
Lavori di Efficientamento Energetico del Palazzo Comunale San Giovanni e dell'annessa sede COM.
€ 582.943,96
€ 75.056,04
€ 17.933,86
Scadenze
15/12/2025 12:00
19/12/2025 08:00
19/12/2025 08:30
Allegati
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Chiarimenti
09/12/2025 12:38
Quesito #1
Buongiorno, con riferimento al disciplinare di gara “ RIEPILOGO CATEGORIE” che prevede la qualificazione obbligatoria per la categoria OS 28 II° e al Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 1.4 che prevede che la Categoria OS 28 II° rientra nella “CATEGORIA SCORPORABILE E SUBAPPALTABILE”, si chiede se, essendo in possesso delle attestazioni SOA OG 1 IV°bis e OG 11 I°, sia possibile partecipare alla gara subappaltando il 49,99 % dei lavori relativi alla categoria “OS 28 II°”, oppure se sia necessario possedere direttamente la qualificazione o costituire un’associazione temporanea con un’impresa in possesso di tale qualifica.
Cordiali Saluti
Cordiali Saluti
13/12/2025 10:26
Risposta
In riferimento al quesito pervenuto relativo alla necessità di possedere la qualificazione OS28 II o, in alternativa, alla possibilità di partecipare alla gara subappaltando le relative lavorazioni, si fornisce il seguente chiarimento.
Il disciplinare di gara individua la categoria OS28 II quale categoria a qualificazione obbligatoria e il Capitolato Speciale d’Appalto (art. 1.4) la qualifica come categoria scorporabile e subappaltabile.
L’art. 2.14 del medesimo Capitolato disciplina le condizioni generali per l’affidamento in subappalto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
Si precisa che, sulla base della normativa vigente e dei documenti di gara, la partecipazione è ammessa anche in assenza della qualificazione OS28 II, a condizione che:
Le lavorazioni ricadenti nella categoria OS28 siano interamente subappaltate a operatori economici in possesso della relativa attestazione SOA;
Sia rispettato il limite massimo complessivo di subappalto previsto dalla normativa, pari al 49,99% dell’importo dell’appalto;
Il concorrente indichi in sede di offerta le lavorazioni che intende subappaltare, come previsto dall’art. 2.14.
Nel caso di specie, l’importo delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 II corrisponde al 47,03% dell’importo complessivo dell’appalto, rientrando pertanto nel limite massimo subappaltabile indicato dalla normativa.
Conseguentemente, l’operatore economico in possesso delle attestazioni SOA OG1 IV-bis e OG11 I è ammesso alla partecipazione, fermo restando l’obbligo di subappaltare integralmente la categoria OS28 II a impresa qualificata.
Resta fermo che ogni affidamento in subappalto sarà comunque soggetto alla preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, secondo le modalità e i termini stabiliti nell’art. 2.14 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Distinti saluti.
Il RUP Arch. Messina Alessandro
Il disciplinare di gara individua la categoria OS28 II quale categoria a qualificazione obbligatoria e il Capitolato Speciale d’Appalto (art. 1.4) la qualifica come categoria scorporabile e subappaltabile.
L’art. 2.14 del medesimo Capitolato disciplina le condizioni generali per l’affidamento in subappalto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
Si precisa che, sulla base della normativa vigente e dei documenti di gara, la partecipazione è ammessa anche in assenza della qualificazione OS28 II, a condizione che:
Le lavorazioni ricadenti nella categoria OS28 siano interamente subappaltate a operatori economici in possesso della relativa attestazione SOA;
Sia rispettato il limite massimo complessivo di subappalto previsto dalla normativa, pari al 49,99% dell’importo dell’appalto;
Il concorrente indichi in sede di offerta le lavorazioni che intende subappaltare, come previsto dall’art. 2.14.
Nel caso di specie, l’importo delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 II corrisponde al 47,03% dell’importo complessivo dell’appalto, rientrando pertanto nel limite massimo subappaltabile indicato dalla normativa.
Conseguentemente, l’operatore economico in possesso delle attestazioni SOA OG1 IV-bis e OG11 I è ammesso alla partecipazione, fermo restando l’obbligo di subappaltare integralmente la categoria OS28 II a impresa qualificata.
Resta fermo che ogni affidamento in subappalto sarà comunque soggetto alla preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, secondo le modalità e i termini stabiliti nell’art. 2.14 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Distinti saluti.
Il RUP Arch. Messina Alessandro
10/12/2025 10:28
Quesito #2
Buongiorno,
Copriamo con la categoria prevalente tutto l'importo dei lavori.
Per la categoria scorporabile possediamo la OG11 in classifica 1.
Possiamo partecipare alla gara dichiarando subappalto per la sola parte della categoria scorporabile non coperta dalla nostra OG11-I ???
Nel caso di risposta negativa possiamo partecipare e qualificarci per l'intera categoria scorporabile tramite subappalto qualificante visto che l'intera categoria non supera il 49,99% dell'intero importo?
Grazie
Copriamo con la categoria prevalente tutto l'importo dei lavori.
Per la categoria scorporabile possediamo la OG11 in classifica 1.
Possiamo partecipare alla gara dichiarando subappalto per la sola parte della categoria scorporabile non coperta dalla nostra OG11-I ???
Nel caso di risposta negativa possiamo partecipare e qualificarci per l'intera categoria scorporabile tramite subappalto qualificante visto che l'intera categoria non supera il 49,99% dell'intero importo?
Grazie
13/12/2025 10:32
Risposta
In riferimento al quesito pervenuto, si precisa quanto segue.
1) Subappalto parziale della sola quota non coperta dalla classifica OG11-I
La categoria OS28 è indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto (art. 1.4) come scorporabile e subappaltabile.
Ai sensi degli artt. 100 e 119 del D.Lgs. 36/2023 e in conformità a quanto previsto dall’art. 2.14 del CSA, è ammesso il subappalto necessario limitatamente alla quota di lavorazioni eccedente la qualificazione posseduta dall’operatore economico.
Pertanto, è consentita la partecipazione alla gara subappaltando la sola parte della categoria OS28 non coperta dalla vostra OG11 – classifica I, fermo restando che:
· Il subappaltatore dovrà essere in possesso della qualificazione richiesta per le lavorazioni affidate;
· In sede di offerta dovranno essere indicate le lavorazioni che si intende subappaltare.
2) Subappalto qualificante dell’intera categoria OS28
Si conferma inoltre che, come previsto dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, qualora la categoria scorporabile non superi il 49,99% dell’importo complessivo e non rientri tra le opere superspecialistiche, è ammesso il subappalto necessario sull’intera categoria.
Nel caso di specie, la categoria OS28 incide per il 47,03% dell’importo complessivo e non rientra tra le opere Strutture, Impianti e Opere Speciali.
Pertanto, è ammesso anche il subappalto qualificante dell’intera categoria OS28.
Conclusione
Sia il subappalto parziale relativo alla sola quota non coperta dalla vostra classifica OG11-I, sia il subappalto qualificante dell’intera categoria OS28, risultano modalità ammesse ai fini della partecipazione alla procedura, nel rispetto delle condizioni indicate dal Codice e dal CSA.
Distinti Saluti
il RUP Arch. Alessandro Messina
1) Subappalto parziale della sola quota non coperta dalla classifica OG11-I
La categoria OS28 è indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto (art. 1.4) come scorporabile e subappaltabile.
Ai sensi degli artt. 100 e 119 del D.Lgs. 36/2023 e in conformità a quanto previsto dall’art. 2.14 del CSA, è ammesso il subappalto necessario limitatamente alla quota di lavorazioni eccedente la qualificazione posseduta dall’operatore economico.
Pertanto, è consentita la partecipazione alla gara subappaltando la sola parte della categoria OS28 non coperta dalla vostra OG11 – classifica I, fermo restando che:
· Il subappaltatore dovrà essere in possesso della qualificazione richiesta per le lavorazioni affidate;
· In sede di offerta dovranno essere indicate le lavorazioni che si intende subappaltare.
2) Subappalto qualificante dell’intera categoria OS28
Si conferma inoltre che, come previsto dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, qualora la categoria scorporabile non superi il 49,99% dell’importo complessivo e non rientri tra le opere superspecialistiche, è ammesso il subappalto necessario sull’intera categoria.
Nel caso di specie, la categoria OS28 incide per il 47,03% dell’importo complessivo e non rientra tra le opere Strutture, Impianti e Opere Speciali.
Pertanto, è ammesso anche il subappalto qualificante dell’intera categoria OS28.
Conclusione
Sia il subappalto parziale relativo alla sola quota non coperta dalla vostra classifica OG11-I, sia il subappalto qualificante dell’intera categoria OS28, risultano modalità ammesse ai fini della partecipazione alla procedura, nel rispetto delle condizioni indicate dal Codice e dal CSA.
Distinti Saluti
il RUP Arch. Alessandro Messina
10/12/2025 17:24
Quesito #3
Spett. stazione appaltante
Con la presente chiediamo se nel presente appalto vige il principio di assorbenza in OG11 per le categorie scorporabili OS28.
Certi di una vostra risposta salutiamo cordialmente
Con la presente chiediamo se nel presente appalto vige il principio di assorbenza in OG11 per le categorie scorporabili OS28.
Certi di una vostra risposta salutiamo cordialmente
13/12/2025 10:33
Risposta
La categoria OG11 (“Impianti tecnologici”) è una categoria interdisciplinare che può comprendere, in determinate condizioni, alcune lavorazioni appartenenti alle categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30.
Tuttavia, ai fini della qualificazione negli appalti pubblici, si applica quanto previsto dall’Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 e dalla tabella di corrispondenza delle categorie, secondo le quali:
L’assorbenza della categoria OG11 sulle categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 è riconosciuta esclusivamente quando la categoria OG11 è richiesta come categoria prevalente;
Al contrario, se la categoria OS28 è indicata negli atti di gara come categoria scorporabile e autonoma, come nel caso in oggetto, essa non può essere assorbita dalla OG11, ma richiede una propria qualificazione specifica, da possedere direttamente o da soddisfare tramite subappalto qualificante secondo l’art. 119 del Codice.
Nel presente appalto, il Capitolato Speciale (art. 1.4) individua espressamente la categoria OS28 come categoria scorporabile e subappaltabile, autonoma rispetto alla OG11.
Pertanto, non trova applicazione il principio di assorbenza della OG11 sulla categoria OS28.
Resta ferma la possibilità per l’operatore economico:
Di partecipare possedendo una quota delle lavorazioni OS28 mediante OG11,
E di ricorrere al subappalto qualificante per la parte non coperta, oppure per l’intera categoria OS28, nei limiti previsti dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
Distinti Saluti
il RUP Arch. Messina Alessandro
Tuttavia, ai fini della qualificazione negli appalti pubblici, si applica quanto previsto dall’Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 e dalla tabella di corrispondenza delle categorie, secondo le quali:
L’assorbenza della categoria OG11 sulle categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 è riconosciuta esclusivamente quando la categoria OG11 è richiesta come categoria prevalente;
Al contrario, se la categoria OS28 è indicata negli atti di gara come categoria scorporabile e autonoma, come nel caso in oggetto, essa non può essere assorbita dalla OG11, ma richiede una propria qualificazione specifica, da possedere direttamente o da soddisfare tramite subappalto qualificante secondo l’art. 119 del Codice.
Nel presente appalto, il Capitolato Speciale (art. 1.4) individua espressamente la categoria OS28 come categoria scorporabile e subappaltabile, autonoma rispetto alla OG11.
Pertanto, non trova applicazione il principio di assorbenza della OG11 sulla categoria OS28.
Resta ferma la possibilità per l’operatore economico:
Di partecipare possedendo una quota delle lavorazioni OS28 mediante OG11,
E di ricorrere al subappalto qualificante per la parte non coperta, oppure per l’intera categoria OS28, nei limiti previsti dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
Distinti Saluti
il RUP Arch. Messina Alessandro
10/12/2025 18:47
Quesito #4
Spett. stazione appaltante
Con la presente chiediamo se è possibile subappaltare interamente la categoria OS28 ad impresa in possesso della categoria.
Certi di una vostra risposta salutiamo cordialmente
Con la presente chiediamo se è possibile subappaltare interamente la categoria OS28 ad impresa in possesso della categoria.
Certi di una vostra risposta salutiamo cordialmente
13/12/2025 10:34
Risposta
La categoria OS28 è individuata negli atti di gara (art. 1.4 del Capitolato Speciale d’Appalto) come categoria scorporabile e subappaltabile.
Ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 2.14 del Capitolato Speciale, è consentito il subappalto delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, purché:
· Il subappaltatore sia in possesso della qualificazione richiesta per la categoria da eseguire;
· Il subappalto sia dichiarato in sede di offerta;
· La Stazione Appaltante rilasci la necessaria autorizzazione.
Poiché la categoria OS28 rappresenta il 47,03% dell’importo complessivo dell’appalto, quindi inferiore al limite del 49,99%, si conferma che:
È ammesso il subappalto integrale della categoria OS28 a un’impresa in possesso della relativa qualificazione.
Resta fermo che l’appaltatore dovrà presentare tutta la documentazione prevista dal CSA per l’autorizzazione del subappalto e che il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del D.Lgs. 36/2023.
Distinti saluti
Il RUP Arch. Messina Alessandro
Ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 2.14 del Capitolato Speciale, è consentito il subappalto delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, purché:
· Il subappaltatore sia in possesso della qualificazione richiesta per la categoria da eseguire;
· Il subappalto sia dichiarato in sede di offerta;
· La Stazione Appaltante rilasci la necessaria autorizzazione.
Poiché la categoria OS28 rappresenta il 47,03% dell’importo complessivo dell’appalto, quindi inferiore al limite del 49,99%, si conferma che:
È ammesso il subappalto integrale della categoria OS28 a un’impresa in possesso della relativa qualificazione.
Resta fermo che l’appaltatore dovrà presentare tutta la documentazione prevista dal CSA per l’autorizzazione del subappalto e che il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del D.Lgs. 36/2023.
Distinti saluti
Il RUP Arch. Messina Alessandro
11/12/2025 18:16
Quesito #5
Buongiorno,
in qualità di Consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lettera d) del Codice,
in possesso della cat OG1 VIII e OS28 V
chiediamo se è possibile indicare una consorziata esecutrice in possesso solo della cat OG1 II
e dichiarare il subappalto al 100% della cat OS28.
Restiamo in attesa di cortese riscontro
cordiali saluti
in qualità di Consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lettera d) del Codice,
in possesso della cat OG1 VIII e OS28 V
chiediamo se è possibile indicare una consorziata esecutrice in possesso solo della cat OG1 II
e dichiarare il subappalto al 100% della cat OS28.
Restiamo in attesa di cortese riscontro
cordiali saluti
13/12/2025 10:37
Risposta
In relazione al quesito posto, si rappresenta quanto segue:
1. Indicazione della consorziata esecutrice in possesso di OG1 classifica II
Ai sensi dell’art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, i consorzi stabili: possiedono la qualificazione in proprio, possono indicare, per l’esecuzione, una o più consorziate esecutrici, mantenendo tuttavia la responsabilità solidale verso la Stazione Appaltante per l'intera esecuzione del contratto.
Nel caso di specie:
La categoria prevalente dell'appalto è OG1, per un importo di euro 358.070,15 (Art. 1.4 CSA);
Il Consorzio stabile possiede la categoria OG1 classifica VIII, che copre integralmente il requisito richiesto dalla gara.
La consorziata esecutrice può essere indicata anche se qualificata in OG1 classifica inferiore (nel caso di specie OG1 II), in quanto:
La qualificazione richiesta dalla lex specialis per la partecipazione deriva dal Consorzio;
La consorziata designata deve possedere una qualificazione adeguata alla quota di lavori che effettivamente eseguirà, conformemente agli artt. 100 e 103 del Codice.
Pertanto, è ammissibile indicare una consorziata esecutrice in possesso di OG1 II.
2. Subappalto della categoria OS28 al 100%
L’art. 2.14 del Capitolato Speciale rinvia espressamente all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, che:
Non prevede più limiti quantitativi generali al subappalto;
Fa salvo il divieto (art. 119, comma 2) di subappaltare oltre il 40% solo per le categorie SIOS.
La categoria OS28 – Impianti termici e di condizionamento:
Non rientra nell’elenco delle categorie SIOS (Strutture, Impianti, Opere Speciali),
È indicata nel CSA (Art. 1.4) come “scorporabile e subappaltabile”, senza ulteriori limitazioni specifiche.
Di conseguenza:
Il subappalto fino al 100% della categoria OS28 è ammesso, ferma la necessaria autorizzazione della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 2.14 del CSA.
Restano applicabili tutte le condizioni previste dal Capitolato riguardo:
Qualificazione del subappaltatore (art. 2.14, lett. a),
Assenza di motivi di esclusione,
Deposito del contratto di subappalto,
Responsabilità solidale,
Obblighi in materia di sicurezza, manodopera, DURC e congruità.
Conclusione
Alla luce del D.Lgs. 36/2023 e del Capitolato Speciale d’Appalto:
- È possibile indicare una consorziata esecutrice in possesso della sola OG1 II, poiché la qualificazione in OG1 VIII del Consorzio soddisfa il requisito di partecipazione e la consorziata esecutrice deve possedere qualificazione proporzionata alla quota di lavori eseguita.
- È consentito subappaltare il 100% della categoria OS28, trattandosi di categoria non SIOS e qualificata nella lex specialis come scorporabile e subappaltabile, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 2.14 del Capitolato e dall’art. 119 del Codice.
Distinti saluti
Il RUP Arch. Messina Alessandro
12/12/2025 09:37
Quesito #6
Buongiorno,
IL PRESENTE CHIARIMENTO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE:
in qualità di Consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lettera d) del Codice,
in possesso della cat OG1 VIII e OS28 V
chiediamo se è possibile indicare una consorziata esecutrice in possesso solo della cat. OG1 III
e dichiarare il subappalto al 100% della cat OS28.
Restiamo in attesa di cortese riscontro
cordiali saluti
IL PRESENTE CHIARIMENTO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE:
in qualità di Consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lettera d) del Codice,
in possesso della cat OG1 VIII e OS28 V
chiediamo se è possibile indicare una consorziata esecutrice in possesso solo della cat. OG1 III
e dichiarare il subappalto al 100% della cat OS28.
Restiamo in attesa di cortese riscontro
cordiali saluti
13/12/2025 10:39
Risposta
In relazione al quesito posto, si rappresenta quanto segue:
1. Indicazione di consorziata esecutrice con qualificazione OG1 III
Ai sensi dell’art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, il consorzio stabile può:
Spendere i requisiti propri (qualificazione del consorzio stesso),
Oppure i requisiti delle consorziate esecutrici,
Purché dichiari in sede di offerta per quali consorziate concorre e a quali imprese affiderà l’esecuzione.
Il possesso della qualificazione OG1 VIII da parte del consorzio abilita pienamente lo stesso a partecipare alla gara, indipendentemente dalla classifica della consorziata indicata come esecutrice.
L'impresa consorziata esecutrice deve tuttavia possedere qualificazione adeguata per la quota di lavorazioni OG1 che andrà a eseguire, in applicazione del principio di corrispondenza tra requisiti e prestazioni.
Poiché:
La categoria OG1 è prevalente,
L’importo della stessa è pari a euro 358.070,15 (classifica II–III),
L’indicazione di una consorziata in possesso della sola OG1 III risulta ammissibile, qualora tale consorziata sia designata per l’esecuzione delle lavorazioni OG1 nei limiti della propria classifica.
Il consorzio rimane comunque responsabile verso la stazione appaltante dell’intera esecuzione.
2. Subappalto al 100% della categoria OS28
La categoria OS28:
È scorporabile,
È subappaltabile, come specificato dall’art. 1.4 del CSA,
Ha importo 317.863,71 €,
Rientra tra le categorie non prevalenti.
Ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 2.14 del CSA:
Il subappalto è ammesso, la stazione appaltante non vieta il subappalto integrale delle categorie scorporabili (non ricorre nessuna delle ipotesi di divieto/limitazione di cui all’art. 104 c. 11 del Codice),
L’unico limite è che il subappaltatore sia qualificato per la categoria OS28 per l’importo affidato.
Il CSA non prevede che la categoria OS28 debba essere eseguita obbligatoriamente dall’aggiudicatario, né individua la categoria come “non subappaltabile” o “da eseguire obbligatoriamente in proprio”.
Pertanto, è possibile subappaltare il 100% della OS28, fermo restando che:
Il subappaltatore deve essere qualificato OS28 per la classifica adeguata;
Il subappalto deve essere indicato in sede di offerta (art. 119, comma 2);
Deve essere autorizzato dalla stazione appaltante;
L’esecutore principale (consorzio) rimane responsabile in solido (art. 2.14 CSA).
CONCLUSIONI
Sulla base della normativa e dei documenti di gara:
- È ammissibile indicare una consorziata esecutrice in possesso della sola OG1 III, purché la consorziata esegua lavorazioni nei limiti della propria classifica e il consorzio garantisca comunque il requisito OG1 VIII.
- È ammissibile il subappalto al 100% della categoria OS28, purché il subappaltatore sia adeguatamente qualificato e vengano rispettate le condizioni del Codice e del CSA.
Distinti saluti
Il RUP Arch. Messina Alessandro
1. Indicazione di consorziata esecutrice con qualificazione OG1 III
Ai sensi dell’art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, il consorzio stabile può:
Spendere i requisiti propri (qualificazione del consorzio stesso),
Oppure i requisiti delle consorziate esecutrici,
Purché dichiari in sede di offerta per quali consorziate concorre e a quali imprese affiderà l’esecuzione.
Il possesso della qualificazione OG1 VIII da parte del consorzio abilita pienamente lo stesso a partecipare alla gara, indipendentemente dalla classifica della consorziata indicata come esecutrice.
L'impresa consorziata esecutrice deve tuttavia possedere qualificazione adeguata per la quota di lavorazioni OG1 che andrà a eseguire, in applicazione del principio di corrispondenza tra requisiti e prestazioni.
Poiché:
La categoria OG1 è prevalente,
L’importo della stessa è pari a euro 358.070,15 (classifica II–III),
L’indicazione di una consorziata in possesso della sola OG1 III risulta ammissibile, qualora tale consorziata sia designata per l’esecuzione delle lavorazioni OG1 nei limiti della propria classifica.
Il consorzio rimane comunque responsabile verso la stazione appaltante dell’intera esecuzione.
2. Subappalto al 100% della categoria OS28
La categoria OS28:
È scorporabile,
È subappaltabile, come specificato dall’art. 1.4 del CSA,
Ha importo 317.863,71 €,
Rientra tra le categorie non prevalenti.
Ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 2.14 del CSA:
Il subappalto è ammesso, la stazione appaltante non vieta il subappalto integrale delle categorie scorporabili (non ricorre nessuna delle ipotesi di divieto/limitazione di cui all’art. 104 c. 11 del Codice),
L’unico limite è che il subappaltatore sia qualificato per la categoria OS28 per l’importo affidato.
Il CSA non prevede che la categoria OS28 debba essere eseguita obbligatoriamente dall’aggiudicatario, né individua la categoria come “non subappaltabile” o “da eseguire obbligatoriamente in proprio”.
Pertanto, è possibile subappaltare il 100% della OS28, fermo restando che:
Il subappaltatore deve essere qualificato OS28 per la classifica adeguata;
Il subappalto deve essere indicato in sede di offerta (art. 119, comma 2);
Deve essere autorizzato dalla stazione appaltante;
L’esecutore principale (consorzio) rimane responsabile in solido (art. 2.14 CSA).
CONCLUSIONI
Sulla base della normativa e dei documenti di gara:
- È ammissibile indicare una consorziata esecutrice in possesso della sola OG1 III, purché la consorziata esegua lavorazioni nei limiti della propria classifica e il consorzio garantisca comunque il requisito OG1 VIII.
- È ammissibile il subappalto al 100% della categoria OS28, purché il subappaltatore sia adeguatamente qualificato e vengano rispettate le condizioni del Codice e del CSA.
Distinti saluti
Il RUP Arch. Messina Alessandro